Art. 12.
(Rispetto e tutela della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attraverso il Consiglio nazionale degli utenti, vigila sul rispetto della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, nonché sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità e degli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell’informazione, dell’editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge.
2. Nel caso di reiterata violazione della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni i presidenti degli organismi competenti a vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto degli impegni da essa previsti sono tenuti a segnalare le violazioni alla competente commissione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale applica le sanzioni previste dai commi 3 e 5 dell’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, o dalla presente legge.