Art. 13.
(Sanzioni)
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 e, in caso di recidiva, di quelle contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni e, nei casi più gravi, ovvero nel caso di reiterata recidiva, con sospensione della concessione o dell’autorizzazione o della licenza da uno a dieci giorni.
2. Le stesse sanzioni si applicano all’editore, o al rappresentante della emittente radiotelevisiva, che divulga o pubblica notizie o messaggi pubblicitari relativi a programmi o prodotti compresi quelli audiovisivi, informatici, ovvero telematici o telefonici, dei quali è vietata la vendita, la diffusione, la cessione o la pubblicità.
3. Chiunque, allo scopo di farne commercio, distribuzione o noleggio consapevolmente e a qualsiasi titolo produce, introduce nel territorio dello Stato, riproduce, vende, mette in circolazione, cede anche gratuitamente, espone pubblicamente prodotti audiovisivi in violazione delle vigenti disposizioni e di quelle della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1 milione per ogni unità venduta, sequestrata o esposta; è altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale di cui sopra.
4. Nei casi più gravi o di recidiva delle violazioni delle norme poste a tutela dei minori l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, oppure dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per la revoca della licenza, dell’autorizzazione o della concessione.
5. Le sanzioni previste nel caso di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge 30 agosto 1990, n. 223, ovvero nel caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e dalla presente legge, sono applicate secondo le norme di cui al n. 14), lettera b), del comma 6 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e secondo le procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, dalla commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo parere di una Commissione composta da tre esperti di problemi dei minori e da tre genitori, designati dalle associazioni di genitori e familiari più rappresentative, nominata dal Consiglio nazionale degli utenti.
6. La revoca della concessione, della licenza o dell’autorizzazione è disposta, nei casi previsti dai commi 7, 12 e 13 dell’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Nei casi indicati nel comma 6 non si applicano comunque le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge 30 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
8. Le sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, si applicano anche se il fatto non costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale.