RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Fra
le abitudini più radicate delle giovani generazioni vi è l’utilizzo frequente
del mezzo televisivo. Di portata rilevante, quindi, diviene il contributo che
i mezzi di comunicazione, non solo la televisione ma anche Internet, sono in
grado di offrire alla formazione e alla crescita culturale dei minori, una volta
messi a punto programmi particolari, mirati a un pubblico giovanile.
È necessario rilevare, però, il carattere di invasività del mezzo televisivo,
spesso acceso nelle abitazioni per l’intera giornata, in presenza di bambini
e adolescenti che seguono la programmazione per molte ore al giorno, senza la
compagnia di un adulto. I rischi che trasmissioni a contenuto traumatico possano
incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico dei minori sono numerosi:
si tratta di traumi che non riguardano solo scene violente o atteggiamenti vessatori
da parte di alcuni personaggi "cattivi" (con conseguente sensazione di impotenza),
ma anche pessimi contenuti di una normale programmazione pomeridiana per famiglie.
Il pensiero può spaziare dalle decennali trasmissioni di soap-opera agli spot
pubblicitari più diffusi, protesi a divulgare immagini e stili di vita per buona
parte immaginari, legati a stereotipi culturali imperniati sul consumismo sfrenato,
che indicano modelli comportamentali fatui e privi di ogni coscienza civile
o morale.
Perfettamente coscienti dell’inefficacia di atteggiamenti censori o di dissuasione
rivolti ai minori, che si rivelerebbero miopi e presbiti a un tempo, si è pensato
di intervenire direttamente sui responsabili delle emittenti e delle programmazioni
proponendo loro e desiderando coinvolgerli in progetti educativi, in grado di
intervenire sulla formazione e sull’istruzione dei ragazzi.
Visto lo spirito emulativo riscontrato nei giovani verso i modelli televisivi
si è naturalmente pensato alle molte possibilità di sensibilizzazione, da parte
degli operatori del settore: ricorrendo all’uso di televisione, di computer,
Internet, e-mail, con comunicazioni volte a favorire una sana crescita del ragazzo,
agevolandolo nei suoi rapporti interpersonali e di relazione. Finalità dunque
da perseguire appare quella di ridefinire le norme sanzionatorie, previste per
quanti non si attengono al codice di autoregolamentazione, rendendole più incisive
ed efficaci, ma soprattutto garantendone l’applicazione. Infrangere le norme
a tutela dei minori deve comportare pesanti sanzioni amministrative: la riduzione
della durata della concessione, la sospensione della trasmissione e – nei casi
più gravi di recidiva – l’oscuramento fino a quarantotto ore. Al fine di garantire
l’applicabilità della sanzione si prevede di considerare in maniera univoca
i diversi mezzi di comunicazione in modo da evitare troppo capillari distinzioni
tra le infrazioni, per poter superare così i problemi di interpretazione che,
di fatto, finirebbero per impedire l’applicazione dell’eventuale sanzione.
Snellire l’attuale quadro normativo significa, in primo luogo, attribuire il
potere sanzionatorio a un unico soggetto. È stato scelto il Garante per le comunicazioni
e, in particolare, l’ufficio del Consiglio nazionale degli utenti che opera
all’interno dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Ancora, non parrà superfluo denunciare come si faccia gravoso il complesso delle
elusioni concernenti detta materia o, nel migliore dei casi, l’interpretazione
di alcune leggi in forma riduttiva, in un quadro ove sembrano prevalere sopra
ogni altra cosa gli interessi di parte degli operatori mediali, succubi delle
esigenze di mercato e pubblicitarie. Ecco allora gli articoli 528 e 529 del
codice penale rimanere – perché inapplicabili – lettera morta; ecco l’articolo
3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 205, sulle opere a soggetto per la televisione, rimasta
anch’essa inapplicata per la mancata approvazione del regolamento di attuazione
che solo ora, dopo quattro anni, è stato trasmesso alle Camere per il parere;
in forma restrittiva sono state considerate tanto la legge 12 dicembre 1960,
n. 1691, (c.d. legge "Migliori"), ignorando il fatto che per immagini si intendono
sia quelle fisse sia quelle in movimento, quanto la legge 6 agosto 1990, n.
223, sulla emittenza radiotelevisiva.
Emblematica, in tal senso, rimane la vicenda del codice di autoregolamentazione
su televisione e minori: auspicato e voluto poco più di un anno fa dalla Presidenza
del Consiglio e sottoscritto liberamente dalle emittenti, i suoi membri del
Comitato di vigilanza di nomina governativa si sono tutti dimessi per l’impossibilità
di svolgere il loro compito. Non solo: anche il contratto Stato-RAI, che contiene
chiare disposizioni a tutela dei minori, appare sistematicamente ignorato. In
un simile contesto, sembra innanzitutto indispensabile adeguare la legislazione
affrontando in forma nuova il problema dell’attuazione dell’ultimo comma dell’articolo
21 della Costituzione e quello delle forme di violenza contrastanti con i principi
da esso dettati; rafforzando la tutela dei minori in campo cinematografico e
televisivo attraverso la modifica della disciplina sulla revisione dei film
e rendendo applicabile quella sulla revisione delle opere e dei film per la
televisione; disciplinando la produzione, il commercio e la vendita di videocassette,
cd-rom e quant’altro, al fine di evitare che prodotti sprovvisti di qualsiasi
nullaosta possano finire con facilità in mano a minori; stabilendo precisi margini
quantitativi all’obbligo per le emittenti – recentemente sancito dalla legge
– di produrre e trasmettere programmi specificamente destinati ai minori, dando
in particolare esecuzione all’obbligo assunto dalla RAI di trasmettere spot
e programmi di sensibilizzazione e di educazione ai media prevedendone le modalità
relative; dettando norme di tutela dei minori nell’informazione e sull’impiego
dei minori nei programmi radiotelevisivi, disciplinandone altresì la utilizzazione
a fini strumentali di pubblicità e propaganda; adeguando la disciplina sulla
pubblicità in modo da rendere effettiva – con riguardo particolare alle fasce
di maggior ascolto – la tutela dei minori; affrontando il problema della vendita
e della stampa del materiale pornografico escludendo la parità di trattamento
attualmente prevista dalla legge; sancendo, infine, gli obblighi della rete
Internet e disciplinandone la pubblicità dei servizi e dei prodotti la cui utilizzazione
può nuocere ai minori. Il presente disegno di legge prevede altresì incentivi
economici – da reperirsi anche dai proventi delle sanzioni – da destinarsi alla
produzione di programmi o cartoni animati italiani, per meglio valutare i modelli
proposti, e da avvicinare a schemi di comportamento più prossimi alla nostra
cultura. Inoltre vi sarà la possibilità di affidare a personale specializzato
la preparazione dei programmi dedicati ai minori che inviteranno, adulti e ragazzi,
a un uso più corretto del mezzo televisivo. Ulteriore elemento di novità è rappresentato
dal coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche ai progetti
di programmi per minori.
Compito delle emittenti sarà di qualificare le trasmissioni, mentre l’istituzione
scolastica promuoverà la conoscenza dei diritti dei minori, delle opportunità
offerte dai mezzi di comunicazione, educando a un loro utilizzo più idoneo.
L’autoregolamentazione rappresenta, naturalmente, il perno del sistema di tutela.
Va inoltre stabilita una fascia oraria di programmi e pubblicità concepiti solo
per l’infanzia, adottata da ogni rete televisiva. Sono molteplici le potenzialità
del mezzo televisivo e occorre indirizzarle per sollecitare la socializzazione
tra i minori, affiancando la famiglia e la scuola con un ruolo educativo e formativo,
a beneficio del futuro della nostra società.
Per questi motivi auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di
legge.
Nell’articolo 1 si dispone la costituzione di una Carta dei diritti dei minori
nelle comunicazioni: per mezzo di tale Carta si tracciano le regole cui tutti
i soggetti che operano nel campo delle comunicazioni dovranno attenersi.
Nell’articolo 2 si tratta della natura e della specificità di programmi e produzioni
destinati ai minori o idonei alla visione sia dei minori sia degli adulti.
L’articolo 3 fissa le quote di riserva di opere europee destinate ai minori,
nonché gli oneri e gli obblighi derivanti dal contratto di servizio del servizio
pubblico radiotelevisivo in materia.
L’articolo 4 dispone la vigilanza da parte dell’Autorità sul rispetto delle
disposizioni di legge volte alla tutela dei minori.
L’articolo 5 vieta in qualsiasi forma la manipolazione delle immagini.
L’articolo 6 disciplina la diffusione per via telematica di messaggi o informazioni
che possano ledere o incidere negativamente in qualsivoglia forma sullo sviluppo
psichico o morale dei minori.
L’articolo 7 stabilisce che la Carta dei diritti dei minori debba varare le
norme riguardanti la tutela dei minori nei settori dell’informazione e della
stampa.
L’articolo 8 affronta la tutela dei minori negli altri settori audiovisivi,
informatici e telematici.
L’articolo 9 disciplina le vendite, il noleggio, la distribuzione e la proiezione
di videocassette, videodischi e cd-rom.
L’articolo 10 affronta la regolamentazione della pubblicità televisiva che può
essere nociva per i minori, nonché l’uso strumentale di bambini a fini di pubblicità
o propaganda. L’articolo 11 fa divieto esplicito di pubblicizzare linee telefoniche
oppure notizie relative a prodotti e materiali pornografici o siti Internet
o telematici che possano essere nocivi per lo sviluppo psichico o morale dei
minori.
L’articolo 12 impegna l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio
nazionale degli utenti a vigilare sul rispetto dei diritti dei minori e delle
famiglie.
L’articolo 13 stabilisce l’entità e l’applicabilità delle relative sanzioni.