Note
1. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.
2. Allegato: DEROGHE ALL’ARTICOLO 3
Come previsto all’articolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti d’autore, diritti vicini e i diritti di cui alle direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà industriale;
- l’emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE;
- l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- l’articolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE e l’articolo 4 della direttiva 90/619/CEE;
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbono soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalla legge dello Stato membro in cui il bene immobile è situato;
- l’ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.