Il quesito posto è alquanto delicato.

Infatti, pur rappresentando i meta tag degli indispensabili strumenti per l'individuazione delle pagine da parte dei motori di ricerca, non si può ancora dire che si sia formato un preciso orientamento giurisprudenziale da parte dei giudici italiani. Il caso è stato peraltro affrontato dalla giurisprudenza americana.
Il giudice americano ha puntualmente precisato che il meta-tag ha una fondamentale funzione individuatrice delle pagine e, pertanto, il suo illegittimo utilizzo integra gli estremi della concorrenza sleale: è stato così considerato illegittimo l'inserimento nelle keywords di marchi protetti.

E' evidente che, applicando i medesimi principi, nonchè le regole sulla concorrenza di cui agli artt. 2600 e segg. c.c., non dovrebbero essere adottate soluzioni diverse da parte dei giudici italiani. Mi pare che sia pertanto assolutamente sconsigliabile l'inserire tra le keywords nomi di marchi o denominazioni di concorrenti, poichè ciò potrebbe essere qualificato come atto di concorrenza sleale e sviamento di clientela.

Cordiali saluti.
Gian Paolo Valcavi