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Riscontro il quesito formulato da una società che, dopo aver fatto registrare il proprio dominio da un provider estero (dominio .com), si è vista richiedere la somma di £.15.000.000 per rientrare in possesso del dominio stesso, venendo a scoprire che il provider aveva provveduto ad effettuarne la registrazione a proprio nome.
Premesso che, al fine di inquadrare correttamente il caso di specie, è necessario poter visionare il contratto intercorso nel caso particolare tra il provider e la società in oggetto, in linea generale si può affermare quanto segue.
Di norma, per registrare un dominio .com è necessario rivolgersi ad un registrar accreditato presso l'ICANN e seguire la procedura che viene indicata. Se si preferisce, l'utente può rivolgersi ad un Internet provider, incaricandolo di curare per proprio conto ed a proprio nome la registrazione: in questo caso sarà il provider a contattare a sua volta il registrar per ottenere, suo tramite, l'assegnazione del dominio. In entrambi i casi viene ad instaurarsi un rapporto diretto tra il registrante ed il registrar, cui - nel secondo caso - viene ad aggiungersi il rapporto contrattuale che lega il richiedente ed il provider.
In ogni caso, tra registrante e registrar viene stipulato un Registration Agreement (RA) che regola compiutamente i rapporti tra le parti.
Ora, chi ha ottenuto un dominio .com ha di sicuro, esplicitamente o implicitamente, accettato un Registration Agreement. Tale atto lega le parti all'osservanza della procedura di risoluzione delle controversie (Dispute Policy) relativa alla risoluzione dei conflitti, basata sulle regole dette Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) e sulle Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution dettate dall'ICANN e obbligatorie per tutti gli enti di registrazione accreditati, i quali devono imporle ai propri clienti. Tali regole disciplinano anche la risoluzione delle controversie tra il titolare del nome a dominio e terzi reclamanti.
Nel caso che si sta esaminando, l'attuale titolare del nome a dominio è il provider estero.
Ora, il punto.2 della UDRP-policy espressamente prevede che il registrante, all'atto della registrazione del dominio, rilasci una serie di dichiarazioni atte a garantire che:
a) le indicazioni da lui riportate nel Registration Agreement sono veritiere;
b) è in buona fede, per cui ritiene che la registrazione non violi diritti di terzi;
c) il dominio non viene registrato per un fine illecito;
d) il dominio non sarà utilizzato con la consapevolezza di violare leggi o regolamenti;
Il successivo art.4 della Policy devolve ad un Collegio amministrativo la risoluzione delle controversie nei confronti del registrante aventi ad oggetto, sostanzialmente, un conflitto tra domini e marchi, secondo una procedura definita Mandatory Administrative Proceedings.
Il ricorrente, in questo caso, deve dimostrare che sussistono tre condizioni:
a) il dominio registrato è identico o simile ad un marchio sul quale il ricorrente ha dei diritti;
b) il registrante non ha alcun diritto o legittimo interesse nei confronti del nome a dominio;
c) il dominio è stato registrato in mala fede;
Con riguardo all'ultimo punto, la mala fede si presume quando le circostanze di fatto indicano che il registrante ha ottenuto il nome a dominio con lo scopo principale di venderlo, licenziarlo o comunque trasferirlo al titolare del marchio o ad un suo concorrente per una cifra molto maggiore rispetto al costo diretto della registrazione.
All'esito di tale procedura, se favorevole, il ricorrente potrà ottenere la cancellazione del dominio Internet della controparte ed il trasferimento dello stesso a proprio nome.
Le autorità competenti a decidere questo genere di ricorsi sono gli enti autorizzati dall'ICANN e definiti come Provider: l'elenco è tassativo ed è consultabile alla pagina http://www.icann.org./udrp/approved-providers.htm.
Ciò premesso, resta sempre aperta la possibilità di adire la giustizia ordinaria, anzi, questa sarà l'unica via percorribile ove il ricorrente chieda l'adozione di provvedimenti diversi dalla semplice cancellazione o trasferimento del nome a dominio (ad esempio, una richiesta di risarcimento dei danni).
Resta il fatto che il ricorso alla giustizia ordinaria è senza dubbio caratterizzato da tempi più lunghi e, nel caso di specie, reso più difficile dal fatto che il resistente si trova in uno stato estero.
Per concludere, con riferimento al caso in esame, in linea di principio non è illegittimo gestire un'attività di intermediazione avente ad oggetto la vendita di nomi a dominio, purchè non si sfoci nel cybersquatting, ossia nell'accaparramento dei nomi per rivenderli a chi ne ha realmente diritto. Allo stesso modo, è legale chiedere un compenso per la vendita di un nome a dominio se chi ha provveduto alla registrazione lo ha fatto legittimamente e, quindi, avendo diritto al nome stesso. Se invece il registrante non aveva diritto al nome a dominio registrato e, per il suo trasferimento a chi ne ha il diritto, pretende un compenso superiore ai semplici costi di registrazione, l'attività posta in essere non è certamente legittima.

Avv. Claudia De Marchi.


Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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