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Riscontro il
quesito formulato da una società che, dopo aver fatto registrare
il proprio dominio da un provider estero (dominio .com), si è
vista richiedere la somma di £.15.000.000 per rientrare in possesso
del dominio stesso, venendo a scoprire che il provider aveva provveduto
ad effettuarne la registrazione a proprio nome.
Premesso che, al fine di inquadrare correttamente il caso di specie,
è necessario poter visionare il contratto intercorso nel caso
particolare tra il provider e la società in oggetto, in linea
generale si può affermare quanto segue.
Di norma, per registrare un dominio .com è necessario rivolgersi
ad un registrar accreditato presso l'ICANN e seguire la procedura
che viene indicata. Se si preferisce, l'utente può rivolgersi
ad un Internet provider, incaricandolo di curare per proprio conto
ed a proprio nome la registrazione: in questo caso sarà il
provider a contattare a sua volta il registrar per ottenere, suo tramite,
l'assegnazione del dominio. In entrambi i casi viene ad instaurarsi
un rapporto diretto tra il registrante ed il registrar, cui - nel
secondo caso - viene ad aggiungersi il rapporto contrattuale che lega
il richiedente ed il provider.
In ogni caso, tra registrante e registrar viene stipulato un Registration
Agreement (RA) che regola compiutamente i rapporti tra le parti.
Ora, chi ha ottenuto un dominio .com ha di sicuro, esplicitamente
o implicitamente, accettato un Registration Agreement. Tale atto lega
le parti all'osservanza della procedura di risoluzione delle controversie
(Dispute Policy) relativa alla risoluzione dei conflitti, basata sulle
regole dette Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) e sulle
Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution dettate dall'ICANN
e obbligatorie per tutti gli enti di registrazione accreditati, i
quali devono imporle ai propri clienti. Tali regole disciplinano anche
la risoluzione delle controversie tra il titolare del nome a dominio
e terzi reclamanti.
Nel caso che si sta esaminando, l'attuale titolare del nome a dominio
è il provider estero.
Ora, il punto.2 della UDRP-policy espressamente prevede che il registrante,
all'atto della registrazione del dominio, rilasci una serie di dichiarazioni
atte a garantire che:
a) le indicazioni da lui riportate nel Registration Agreement sono
veritiere;
b) è in buona fede, per cui ritiene che la registrazione non
violi diritti di terzi;
c) il dominio non viene registrato per un fine illecito;
d) il dominio non sarà utilizzato con la consapevolezza di
violare leggi o regolamenti;
Il successivo art.4 della Policy devolve ad un Collegio amministrativo
la risoluzione delle controversie nei confronti del registrante aventi
ad oggetto, sostanzialmente, un conflitto tra domini e marchi, secondo
una procedura definita Mandatory Administrative Proceedings.
Il ricorrente, in questo caso, deve dimostrare che sussistono tre
condizioni:
a) il dominio registrato è identico o simile ad un marchio
sul quale il ricorrente ha dei diritti;
b) il registrante non ha alcun diritto o legittimo interesse nei confronti
del nome a dominio;
c) il dominio è stato registrato in mala fede;
Con riguardo all'ultimo punto, la mala fede si presume quando le circostanze
di fatto indicano che il registrante ha ottenuto il nome a dominio
con lo scopo principale di venderlo, licenziarlo o comunque trasferirlo
al titolare del marchio o ad un suo concorrente per una cifra molto
maggiore rispetto al costo diretto della registrazione.
All'esito di tale procedura, se favorevole, il ricorrente potrà
ottenere la cancellazione del dominio Internet della controparte ed
il trasferimento dello stesso a proprio nome.
Le autorità competenti a decidere questo genere di ricorsi
sono gli enti autorizzati dall'ICANN e definiti come Provider: l'elenco
è tassativo ed è consultabile alla pagina http://www.icann.org./udrp/approved-providers.htm.
Ciò premesso, resta sempre aperta la possibilità di
adire la giustizia ordinaria, anzi, questa sarà l'unica via
percorribile ove il ricorrente chieda l'adozione di provvedimenti
diversi dalla semplice cancellazione o trasferimento del nome a dominio
(ad esempio, una richiesta di risarcimento dei danni).
Resta il fatto che il ricorso alla giustizia ordinaria è senza
dubbio caratterizzato da tempi più lunghi e, nel caso di specie,
reso più difficile dal fatto che il resistente si trova in
uno stato estero.
Per concludere, con riferimento al caso in esame, in linea di principio
non è illegittimo gestire un'attività di intermediazione
avente ad oggetto la vendita di nomi a dominio, purchè non
si sfoci nel cybersquatting, ossia nell'accaparramento dei nomi per
rivenderli a chi ne ha realmente diritto. Allo stesso modo, è
legale chiedere un compenso per la vendita di un nome a dominio se
chi ha provveduto alla registrazione lo ha fatto legittimamente e,
quindi, avendo diritto al nome stesso. Se invece il registrante non
aveva diritto al nome a dominio registrato e, per il suo trasferimento
a chi ne ha il diritto, pretende un compenso superiore ai semplici
costi di registrazione, l'attività posta in essere non è
certamente legittima.
Avv. Claudia De Marchi.
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