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Sentenze

Sleale inserire il nome del concorrente nei 'metatag'.
(Ordinanza Tribunale Roma 18.1.2001)

Con un'ordinanza del 18 gennaio 2001, il Tribunale di Roma ha bocciato il comportamento di una compagnia di assicurazioni on line, accusata di concorrenza sleale a fini commerciali.
La Genertel, una delle più importanti compagnie di polizze on line, aveva chiesto ai giudici di Roma la tutela inibitoria d'urgenza contro la concorrente Crowe Italia, colpevole ­ secondo la Genertel - di aver usato in maniera sleale i meta-tag, ossia quelle parole non visibili sulla pagina web, dette per questo anche "etichette nascoste", che consentano ai vari siti Internet di farsi individuare dai motori di ricerca.
La Crowe aveva inserito sul proprio sito la parola "Genertel" come etichetta nascosta. Chiunque, quindi, avesse digitato, attraverso un motore di ricerca, la suddetta parola, sarebbe arrivato sul sito della Crowe.
Il tribunale di Roma, accogliendo in pieno la tesi della Genertel, ha sottolineato come l'utilizzo del nome di un concorrente, come meta-tag o etichetta nascosta, possa rappresentare un potenziale sviamento della clientela e costituire, di fatto, una concorrenza sleale.
In base a questo, il giudice ha imposto alla Crowe l'immediata eliminazione della riferimento Genertel nell'utilizzo dei meta-tag. (8 marzo 2001)

Tribunale Ordinario di Roma - Nona Sezione Civile


Articolo del codice civile


L'articolo 2598 del Codice civile riguarda la concorrenza sleale e così dispone: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

 

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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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